Con il decreto n° 31 del 12 febbraio 2013 (Regolamento di modifica del Dpr n. 495/1992 in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizione di eccezionalità, di segnaletica verticale, di sagome, masse limiti e attrezzature delle macchine agricole) è stato modificato il regolamento d’esecuzione del Codice della strada in alcuni aspetti relativi ai trasporti eccezionali e in condizione di eccezionalità, al fine soprattutto di estendere la validità delle autorizzazioni per queste modalità di trasporti, semplificandone la tipologia. Gli enti proprietari dovranno attuare le nuove disposizioni a partire dal 3 giugno 2013.
A differenza di quanto previsto per i veicoli adibiti a trasporti stradali, per le macchine agricole di cui agli artt. 57 e 104, comma 8, del Codice della strada le modifiche hanno riguardato unicamente l’aspetto relativo alla eccezionalità dei veicoli. Conseguentemente, allo stato attuale della normativa, non è consentito ai convogli agricoli di superare la lunghezza massima di 16,50 metri prevista dall’art. 105, comma 1, del Codice della strada. Unica eccezione è quella introdotta dall’art. 268, comma 7, del regolamento, nel caso di trasporto di macchine agricole eccezionali, effettuato con rimorchi agricoli aventi almeno 2 assi, idonea portata e specifica attrezzatura, per il quale la lunghezza massima comprensiva di ingombri a sbalzo, è stata posta provvisoriamente pari al limite di 18,75 metri prescritto dall’art. 61, comma 2 del Codice, in attesa che in ambito comunitario ne venga fissato il valore.
Da segnalare, inoltre, le modifiche attinenti alle modalità di rilascio delle autorizzazioni per la circolazione delle macchine agricole eccezionali equipaggiate con attrezzature portate o semiportate; di circolazione in prova delle macchine agricole (art. 98 del Codice); di circolazione provvisoria (art. 99 del Codice) e quelle relative alla scorta per i veicoli aventi lunghezza superiore ai 16,50 metri.
Le modifiche apportate al regolamento sono state ampiamente discusse negli ultimi due anni. Il ministero dei Trasporti predisporrà a breve una circolare esplicativa con i chiarimenti richiesti da più parti.